Lo Statuto

Lo Statuto della Fondazione Il Campiello, articolo per articolo.

Art. 1 - Denominazione, scopo e sede
E' costituita la Fondazione "Il Campiello".
La Fondazione ha sede legale a Mestre, Via Torino, 151/c
Essa ha lo scopo di promuovere e diffondere l'immagine e la cultura del Veneto al fine di perseguire più vaste finalità di civile progresso e sviluppo in armonia con i valori della libera iniziativa attraverso l'allestimento in località sita nel Veneto, di manifestazioni, quali convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, premi di pittura, e simili, ed in particolare attraverso l'organizzazione e la gestione del Premio Letterario "Campiello", curandone la loro diffusione anche a livello di organi di informazione.

Art. 2 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato dei Fondatori;
- l'Assemblea;
- i Presidenti dei Comitati di Gestione;
- i Comitati di Gestione;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 3 - Il Presidente della Fondazione
Ricopre la carica di Presidente della Fondazione il Presidente "pro-tempore" della Federazione Regionale degli Industriali del Veneto.
Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, ed esegue le delibere del Comitato dei Fondatori.
Provvede inoltre:
- al coordinamento della Fondazione;
- all'amministrazione ordinaria;
- alla vigilanza delle strutture della Fondazione;
- il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento, ed è nominato dal Comitato dei Fondatori.

Art. 4 - Il Comitato dei Fondatori
Il Comitato dei Fondatori, costituito nelle persone dei Presidenti pro tempore delle Associazioni Provinciali degli Industriali del Veneto e della Federazione Regionale degli Industriali del Veneto, ha tutti i poteri e le attribuzioni per il perseguimento dello scopo per il quale la Fondazione è stata costituita e per la sua gestione, che non siano riservate ai sensi delle disposizioni statutarie al Presidente o all'Assemblea.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Spetta fra l'altro al Comitato dei Fondatori, oltre alle altre attribuzioni previste dal presente statuto:

a) formulare gli indirizzi relativi al perseguimento dello scopo proprio della Fondazione;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo della Fondazione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
c) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
d) nominare, nel suo seno, un Vice Presidente vicario;
e) deliberare su ogni atto di straordinaria amministrazione;
f) chiamare a far parte dell'Assemblea rappresentanti di enti appartenenti al campo della promozione della cultura, nonché persone fisiche di chiara rappresentatività sotto il profilo imprenditoriale e/o culturale con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5;
g) istituire i comitati di gestione di cui all'art. 7; fissarne il numero dei componenti, nominare gli stessi scegliendoli anche fra persone di chiara rappresentatività sotto il profilo imprenditoriale e/o culturale, nonché nominarne i Presidenti ed i Vice-Presidenti;
h) approvare preventivi di spesa, rendiconti e regolamenti sottoposti dai Presidenti dei Comitati di Gestione;
i) deliberare eventuali contributi aggiuntivi da versare ad incremento della consistenza del fondo costituente il patrimonio della Fondazione, nonché quelli per il finanziamento di specifiche iniziative inerenti il perseguimento dello scopo sociale ed i criteri di riparto fra i promotori della Fondazione;
l) approvare, se ritenuto necessario, un regolamento di attuazione concernente le modalità di funzionamento della Fondazione e le sue eventuali modifiche;
m) dare delega al Presidente di presentare all'Assemblea eventuali modifiche al regolamento di attuazione concernente le modalità di funzionamento della Fondazione;
n) dichiarare l'estinzione della Fondazione quando si riterrà lo scopo esaurito o divenuto impossibile da perseguire, oppure quando si ritenga problematico il raggiungimento dello scopo per insufficienza del patrimonio della Fondazione, proponendo altresì la destinazione del patrimonio residuo.

Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta almeno sette giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza i giorni si riducono a tre.
L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Sulle materie di propria competenza il Comitato dei Fondatori delibera validamente con la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'estinzione della Fondazione, di cui alla lettera n) del presente articolo, deve essere proposta da almeno tre quarti i componenti del Comitato dei Fondatori.
Ciascun fondatore può recedere dalla Fondazione, con preavviso di un anno, precisandone i motivi, con dichiarazione comunicata per iscritto al Comitato dei Fondatori. La dichiarazione ha effetto dopo un anno dalla data di ricevimento della stessa da parte del Comitato dei Fondatori.

Art. 5 - L'Assemblea
L'Assemblea della Fondazione è l'organo di indirizzo e controllo dell'attività della Fondazione ed è la sede in cui è verificata la congruità dell'attività sociale con gli scopi fissati dall'art. 1 dello Statuto. Essa è composta dai fondatori - nelle persone dei Presidenti pro tempore delle Associazioni Provinciali degli Industriali del Veneto e della Federazione Regionale degli Industriali del Veneto -, nonché dalle persone fisiche o rappresentanti di Enti, di cui al terzo comma del presente articolo, chiamati a far parte dal Comitato dei Fondatori.
Spetta all'Assemblea:
a) approvare il Bilancio preventivo e il conto consuntivo della Fondazione;
b) esprimere indicazioni e pareri, anche su richiesta del Comitato dei Fondatori, sulle iniziative culturali della Fondazione;
c) dichiarare l'estinzione della Fondazione, quando si verifichino le condizioni previste dalla lettera n) del secondo comma dell'art. 4) del presente Statuto;
d) nominare il Collegio dei Revisori dei conti.

Potranno entrare a far parte dell'Assemblea, per un triennio, con diritto di voto, i rappresentanti di enti operanti nel campo della promozione della cultura, nonché persone fisiche di chiara rappresentatività sotto il profilo imprenditoriale e/o culturale, e ciò su chiamata del Comitato dei Fondatori, su proposta di almeno due di essi e con deliberazione favorevole dei 2/3 dei componenti del Comitato medesimo; con la stessa maggioranza il Comitato dei Fondatori potrà deliberare la loro esclusione.
La chiamata può essere rinnovata, scaduto il triennio, con ulteriore deliberazione da adottare secondo le procedure del precedente comma.
L'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria su iniziativa del Comitato dei Fondatori o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.
Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono le stesse previste per la convocazione del Comitato dei Fondatori di cui all'art. 4.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Art. 6 - I Presidenti dei Comitati di Gestione
I Presidenti dei Comitati di Gestione, di cui al successivo art. 7, sono responsabili della gestione e dell'organizzazione di specifici settori di attività di fronte al Comitato dei Fondatori. Essi saranno tenuti a sottoporre al Comitato dei Fondatori, per l'approvazione preventiva, i progetti annuali di spesa e i regolamenti per la realizzazione dell'attività.

Art. 7 - I Comitati di Gestione
I Comitati di Gestione sono istituiti dal Comitato dei Fondatori per l'impostazione, la gestione tecnica e l'organizzazione di specifiche iniziative per il periodo necessario allo svolgimento delle stesse.
I Componenti i Comitati di Gestione concorrono con il Presidente allo svolgimento di tali attività.

Art. 8 - Collaboratori e dipendenti
Gli incarichi a persone, Società, Enti o Istituti, l'assunzione e licenziamento di dipendenti e il loro stato giuridico ed economico - anche con riferimento alle attività specifiche dei Comitati di Gestione - sono deliberati dal Comitato dei Fondatori e conferiti dal Presidente o dal Vice-presidente della Fondazione.
Se il conferimento di detti incarichi comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, sia la retribuzione che gli oneri saranno a carico della Fondazione, quale unico contraente del rapporto.

Art. 9 - Il patrimonio della Fondazione
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo costituito dai conferimenti dei Fondatori;
b) dalle rendite che matureranno sul fondo sub a), a titolo di interesse su depositi o titoli, qualora tale fondo venga in tali impieghi impegnato;
c) dalle somme che i Fondatori o terzi, anche a titolo di liberalità, verseranno alla Fondazione. Le attività inerenti lo scopo proprio della Fondazione ed in particolare le iniziative di cui all'art. 7 sono finanziate attraverso le somme di cui al punto c) del precedente comma ed eventualmente con l'utilizzo anche parziale della rendita di cui al punto b); a tal fine, per ogni singola iniziativa, il Comitato dei Fondatori approva un bilancio di previsione predisposto dal Comitato di Gestione relativo a quelle iniziative e successivamente, approva il bilancio consuntivo entro la fine dell'esercizio successivo alla conclusione dell'iniziativa stessa.

Art. 10 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, che svolge il proprio controllo sull'attività della Fondazione, è composto da 3 membri scelti fra persone di chiara rappresentatività e competenza professionale, nominati dall'Assemblea.
Il Collegio dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Art. 11 - Durata
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.